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Disegno di legge n. 4906


Divieto di impiego di animali in combattimento

Presentato al Senato il 04/12/2000

Art. 1.

(Divieto di combattimenti tra animali)

1. È vietato l’addestramento finalizzato al combattimento tra

animali.

2. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruenti tra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 2 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

4. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 2, è punito con l’ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato.

5. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al

pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 2. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

6. La violazione del divieto di cui al comma 5 è punita con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell’eventuale licenza inerente l’attività commerciale o di servizio.

Art. 2.

(Confisca e pene accessorie)

1. È disposta la confisca degli animali che servirono o furono destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti. È disposta la sterilizzazione dei cani confiscati.

2. Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca, sono affidati, con spese a carico del proprietario o del detentore, ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell’analogo provvedimento amministrativo previsto per l’esercizio delle attività concernenti l’allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell’analogo provvedimento amministrativo.

Art. 3.

(Obblighi dei medici veterinari)

1. I medici veterinari che nell’esercizio della professione hanno

curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili ai combattimenti o alle competizioni, di cui all’articolo 1, comma 2, inoltrano segnalazione all’autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che

omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

Art. 4.

(Obblighi degli allevatori e dei rivenditori)

1. Dal 1º gennaio 2001 è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all’atto della vendita di ogni singolo animale, di consegnare all’acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell’animale e le relative modalità di attuazione.

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni promuovono d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni annue a decorrere dall’anno 2000 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall’applicazione delle sanzioni penali e dalle sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato. Le risorse di cui al presente comma concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.

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