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Ministero della salute

Anemia infettiva equina - obbligo Coggin Test

ORDINANZA 14 novembre 2006
Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi.
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive
modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla
profilassi dell'anemia infettiva degli equini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
19 luglio 2006;
Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla
fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati
denunciati 17 focolai di anemia infettiva equina (AIE) che hanno
coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti
per malattia ed altri positivi sierologicamente;
Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina,
comparsi in un periodo di tempo limitato, e' probabile l'esistenza di
un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per
la sanita' e il benessere della popolazione animale interessata, con
possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli
operatori coinvolti;
Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995
relativa alla profilassi delle malattie infettive degli equini con
particolare riferimento alla sfera riproduttiva, il Ministero della
sanita' abbia raccomandato di proseguire l'attivita' di sorveglianza
eseguendo almeno un test di Coggins all'anno sugli equidi
appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in
alcune regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare
piano di sorveglianza, determinando un aggravamento su tutto il
territorio nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia
infettiva degli equini;
Considerato che la ben nota trasmissibilita' del virus, la sua
forte patogenicita' e notevole emivita, la stagionalita' degli agenti
vettori come mosche cavalline e zecche, nonche' la prevalenza
osservata in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato
attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione,

un piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base
campionaria ai sensi della legislazione vigente;
Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie urgenti e
straordinarie di controllo sull'intero territorio nazionale allo
scopo di prevenire l'insorgere e controllare l'andamento della
malattia in questione, tenuto conto, inoltre che gli equidi che
svolgono attivita' agostinico-sportive sono soggetti a frequenti
spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare un piano urgente e straordinario di
sorveglianza su tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale,
finalizzato ad ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico
generale
Ordina:

Art. 1.
1. E' resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per
l'anemia infettiva degli equidi su:
a) tutti gli equidi di eta' superiore ai tre mesi presenti nelle
aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione dei capi allevati
unicamente per essere destinati alla macellazione;
b) tutti gli equidi di eta' superiore a 3 mesi, movimentati da e
verso aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 5 maggio 2006, nonche' verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea.

2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1
hanno validita' di mesi dodici.

3. Gli esiti, nonche' la data delle singole prove diagnostiche,
sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di
identificazione o, qualora non disponibile, sul modello di cui
all'allegato A.

4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere
effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attivita'
sportiva o agonistica, nonche' su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive.

5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere
effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che
afferiscono al circuito ippico-sportivo. 6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere
effettuato sugli animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale
controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.

7. I servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali e i
laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in

via prioritaria, all'esecuzione del campionamento e delle prove
diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.

8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di
equidi in difformita' a quanto previsto dal presente articolo,
comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.


Art. 2.
1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi
statisticamente significative, e' accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla presente ordinanza, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale, ad esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.


Art. 3.
1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati
dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali o da
veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai
medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome. 2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di
cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del
detentore o comunque del responsabile dell'equide.

3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici
sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato B per l'esecuzione degli esami diagnostici.

4. In caso di riscontro di positivita' il campione e' inviato per
la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove
trasmettono al Centro di referenza ed alla regione competente per territorio i dati ed ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalita' indicate dal Centro di referenza.


Art. 4.
1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano,
in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del
rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 1, nonche' presso ippodromi, aste, fiere e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
1. In caso di riscontro di positivita' sierologica, in attesa della
conferma da parte del Centro di referenza, le autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 

1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'.

2. I Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite
delle regioni e delle province autonome, ad inviare al Ministero
della salute, entro 24 ore dal riscontro di positivita' di cui al
comma 1, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e
successive modifiche. Il Ministero della salute provvede ad
informare, appena ricevuto l'esito, l'Unione nazionale incremento
razze equine e la federazione italiana sport equestri circa le
positivita' riscontrate in equidi registrati.

3. Il Centro di referenza trasmette con cadenza mensile al
Ministero della salute e alle regioni e province autonome un report relativo alla situazione epidemiologica in ambito nazionale. Art. 6.
1. Al fine di attuare piu' efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalita' previste all'art. 3, e contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1 effettuate
presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico della AUSL.


Art. 7.
1. La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' dodici mesi.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 221

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