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ORDINANZA SU MANIFESTAZIONI IPPICHE

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

ORDINANZA

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono

impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Il MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;

Visto in particolare, l’art. 8 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale da’ disposizioni in merito alle manifestazioni popolari con l’impiego di equidi;

Considerato che nonostante il predetto Accordo non tutte le Regioni hanno attuato quanto previsto;

Considerato il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l’integrità fisica degli animali, nonché, l’incolumità dei fantini e degli spettatori presenti;

Ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e del benessere degli equidi in parola;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “Delega delle attribuzioni del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

 

Ordina:

 

Articolo 1(Manifestazioni autorizzate)

1.) Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla 

Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformità alle previsioni di cui all’allegato alla presente ordinanza.

2.) Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 625, integrata da un veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell’allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all’allegato alla presente ordinanza.

 

Articolo 2 (Disposizioni per i cavalli e i fantini)

1.) E’ vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, cavalli di età inferiore ai quattro anni.

    

2.) E’ vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, di cui agli articoli 544 - bis, 544 - ter, 544 - quater, 544 - quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

3.) E’ vietato l’uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all’animale.

4.) Il comitato organizzatore è responsabile dell’applicazione del presente articolo.

 

Articolo 3(Sostanze ad azione dopante)

1.) E’ vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 

2.) Sono da intendersi sostanze ad azione dopante quelle considerate tali dagli organismi tecnico - sportivi di riferimento UNIRE, FISE, FEI.

3.) Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, emana le linee guida volte alla prevenzione ed al controllo del doping con modalità a campione.

 

Articolo 4 (Disposizioni finali)

1.) La presente ordinanza ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,
 

                                                                  p. IL MINISTRO

 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

On.le Francesca Martini

 

ALLEGATO A

REQUISITI TECNICI E CONDIZIONI ESSENZIALI  PER LA TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

 

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché delle persone che assistono alla manifestazione;

b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti;

c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute;

d) Il tecnico di cui all’articolo 1, comma 2 è abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico sportivi di riferimento ed inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi;

e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione;

f) Il comitato organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attua altresì un’ispezione veterinaria preventiva e che certifica l’idoneità degli equidi, un’ambulanza veterinaria per equini o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento;

g) per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.

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