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STATUTO

dell’Associazione senza scopo di lucro: “ O.N.D.A. – Organizzazione Nazionale in Difesa degli Animali ”.

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1) È costituita, nel pieno rispetto della Costituzione, delle disposizioni del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di volontariato e tutela di cani, gatti e animali da affezione di cui alla legge regionale 16/01, un’organizzazione di volontariato denominata: “O.N.D.A. – Organizzazione Nazionale in Difesa degli Animali”, ONLUS.

SCOPO

Art. 2) L’associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da ogni e qualsiasi organizzazione politica.

Essa, si prefigge di rispettare e tutelare i diritti di cani, gatti e animali da affezione.

Lo scopo verrà perseguito attraverso un’opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle varie realtà politiche e sociali al rispetto degli animali d’affezione anche in collaborazione con i vari Enti pubblici interessati.

La sua attività principale consiste nel:

a) tutelare gli animali di affezione e prevenire il randagismo in genere;

b) attivarsi per le sterilizzazioni e gli interventi sugli animali feriti;

c) promuovere l’adozione di cani randagi regolarmente microchippati, vaccinati e se in età sterilizzati, attraverso sistemi informatici, i mass-media e la carta stampata ed in collaborazione con altre Associazioni a carattere regionali e nazionali, riservandosi la possibilità di controlli anche a distanza attraverso altre associazioni o segnalazioni ai servizi veterinari competenti;

d) assicurare il trasporto dei cani adottati fino alla famiglia di adozione, in considerazione del fatto che l’esperienza maturata dai soci fondatori ha evidenziato una più elevata percentuale di domande di adozione provenienti dalle regioni del nord Italia;

e) associarsi con strutture di accoglienza per cani e gatti randagi di comprovata garanzia per il trattamento degli animali d’affezione nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, esistenti sul territorio, pubbliche e private, per l’uso di due boxes per la custodia temporanea di cani da adottare e/o da curare;

f) promuovere l’utilizzo dei cani randagi per le persone con disabilità e per scopi socialmente utili (protezione civile).

d) promuovere e organizzare attività di tutela dei diritti degli animali;

e) favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo - animale, sia in aree urbane che rurali;

g) favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tematiche inerenti il randagismo anche mediante corsi di formazione per volontari, in collaborazione con Enti pubblici e privati che operino nel settore;

h) promuovere intese o scambi con organizzazioni, enti o autorità sui problemi della difesa ed assistenza degli animali, sul piano locale, nazionale ed internazionale.

L’associazione potrà dare adesione a Consorzi che, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale, perseguano scopi affini o analoghi al proprio.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate, ad eccezione di quelle consentite dalla legge sul volontariato e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie previste dalla normativa del settore non profit in quanto applicabile.

L’associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali in genere e di quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative.

DURATA

Art. 3) La durata della società è fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

SEDE

Art. 4) L’associazione ha sede in Camigliano (Caserta) in Trav. San Simeone 8/2

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONE

Art. 5) L’attività della associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro limiti preventivamente fissati dall’associazione stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo con l’associazione stessa come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

L’associazione provvederà ad assicurare gli aderenti che prestino opera di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività stessa nonchè per la responsabilità civile contro terzi.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6) Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dal Fondo sociale liberamente versato da quanti vogliano in modo irrevocabile contribuire a tale titolo;

b) dalle entrate sociali di altra natura permesse dalla legge.

Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell’associazione.

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l’associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

a) contributi:

- contributi o quote associative degli associati o aderenti;

- contributi da privati;

- contributi da organismi nazionali e internazionali;

b) attività istituzionali:

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali:

- attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’associazione;

- attività di vendite di beni ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;

- cessione di beni prodotti dai volontari;

- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

- attività di prestazione di servizi, conformi alla finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici non eccedenti il 50% dei costi di diretta imputazione;

d) altri proventi:

- donazioni e lasciti testamentari;

- redditi derivanti dal suo patrimonio.

 SOCI

Art. 7) Possono essere soci dell’associazione i soci fondatori e le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza e di residenza, maggiori di diciotto anni, che condividano e perseguano le finalità dell’associazione stessa e che si impegnino al rispetto delle norme contenute nel presente statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell’associazione.

Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- Onorari

- Sostenitori

- Ordinari.

a) Sono soci onorari coloro che siano particolarmente esperti o meritevoli nel campo ecoanimalista.

Sono, altresì, soci onorari coloro che con le proprie attività abbiano contribuito all’affermazione dell’associazione. Essi vengono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo con un limite di 2 ogni 5 soci ordinari;

b) sono soci sostenitori coloro che con la loro munificenza hanno giovato all’associazione

corrispondendo cospicue donazioni. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale;

c) sono soci ordinari coloro che annualmente versano la normale quota fissata dall’assemblea dei soci.

Tutti i soci, indipendentemente dalla loro categoria, hanno pari diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

Art. 9) Per essere ammessi a far parte dell’associazione gli aspiranti debbono:

a) essere di specchiata moralità;

b) accettare incondizionatamente il presente statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell’eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo e affisso nella sede sociale.

Art. 10) Chiunque desideri essere ammesso alla associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.

Art. 11) L’elenco dei soci dovrà essere sempre esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.

Art. 12) Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto, delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.

Art. 13) Il socio che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, rendendosi pertanto responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell’associazione, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi tutti i suoi obblighi sociali. Nei casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può anche deliberare l’espulsione del socio.

Art. 14) Il rapporto sociale si estingue:

a) con la morte del socio;

b) con le dimissioni del socio stesso;

c) con la radiazione del socio per morosità;

d) con l’espulsione.

Art. 15) I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni e non avranno il diritto al rimborso delle quote già pagate.

Art. 16) Il socio che resti arretrato col pagamento delle quote scadute per un periodo non inferiore a tre mesi, e non adempia all’obbligo relativo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione di formale invito al pagamento fattogli dal Presidente con lettera raccomandata, è senz’altro radiato per morosità dall’albo dei soci.

Art. 17) I soci ordinari, sostenitori e onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione e a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 18) Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all’esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi della associazione.

Art. 19) Il socio deve:

a) mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’associazione e fuori di essa;

b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;

c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla associazione.

Art. 20) Le tasse di ammissione e le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 21) Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Presidente dell’Associazione;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Tesoriere

e) Il Segretario

f) il Collegio dei Sindaci Revisori;

Art. 22) Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.

 ASSEMBLEA

Art. 23) L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria ha luogo:

a) entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto presentato dal Consiglio Direttivo;

b) per l’elezione delle cariche sociali;

c) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;

d) quando un quinto almeno dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria ha luogo:

a) per l’approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione;

b) per lo scioglimento dell’associazione, la nomina, la revoca e l’attribuzione dei poteri ai liquidatori.

Art. 24) La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera raccomandata o consegnata a mano, con ricevuta, nonchè per affissione nella sede sociale.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita, dovrà indicare la data dell’eventuale seconda convocazione e specificare gli argomenti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione della assemblea ordinaria richiesta dai soci entro trenta giorni, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Sindaci Revisori.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’organo specificato al comma precedente.

Art. 25) Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in pari col pagamento delle quote sociali.

Art. 26) L’assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:

a) la discussione sulla relazione del Consiglio Direttivo;

b) la discussione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’associazione;

c) l’elezione delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori);

d) la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all’ordine del giorno;

e) la determinazione della quota associativa annuale.

Art. 27) L’assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione l’assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 28) L’assemblea viene aperta dal Presidente dell’associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente e procede subito alla elezione del Segretario. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario dell’associazione o in sua vece da persona nominata dal Presidente dell’assemblea.

Art. 29) Le deliberazioni dell’assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per:

a) deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento dell’associazione e le modifiche dello statuto che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Le deliberazioni di cui alla lettera a) dovranno essere prese in assemblea straordinaria. Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea e trascritto nell’apposito registro.

Art. 30) Le votazioni dell’assemblea avverranno ad insindacabile scelta del Presidente dell’assemblea per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Su richiesta della maggioranza dei votanti il Presidente dovrà indire la votazione segreta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 31) L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di otto membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi sociali e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo seno:

a) il Presidente;

b) il Vice-Presidente.

c) il Tesoriere

Art. 32) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti mansioni:

a) elaborare il programma dell’associazione;

b) elaborare il bilancio preventivo e quello consuntivo della associazione;

c) deliberare su tutte le iniziative dell’associazione in attuazione del programma annuale approvato dall’assemblea;

d) deliberare su tutti gli affari attinenti l’amministrazione della associazione e la gestione del bilancio;

e) deliberare su tutti gli affari urgenti anche al di fuori del programma annuale, salvo ratifica dell’assemblea;

f) deliberare sull’accettazione delle adesioni alla associazione.

Art. 33) Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio stesso. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell’apposito libro sociale dal Segretario.

Art. 34) Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, o eventualmente del Commissario Straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 35) Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 36) Il Presidente della associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci, vista, di regola, le corrispondenze; presiede le assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da un Vice-Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano. 

IL TESORIERE

Art.37) Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell’amministrazione del patrimonio. Redige il bilancio e i libri e i documenti contabili.

IL SEGRETARIO

Art.38) Il Segretario compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza. Svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio gli affidano.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 39) L’assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche non soci. I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione nonchè il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa. I Sindaci revisori potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Art. 40) Qualora l’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio esprima a maggioranza un voto di sfiducia sull’operato del Consiglio Direttivo, oppure questo si renda dimissionario e non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l’assemblea può nominare un Commissario straordinario.

Art. 41) Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non soci. Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva assemblea stabilisca una proroga, ed avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell’associazione e al Consiglio Direttivo. Il Commissario Straordinario prima della scadenza del suo mandato dovrà convocare l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Commissario straordinario è tenuto alla fine del mandato a redigere il rendiconto del periodo commissariale.

                                                                                      GESTIONE E BILANCI

Art. 42) La gestione sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all’assemblea ordinaria per l’approvazione di cui all’art. 23 il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.

Art. 43) Il Consiglio Direttivo dovrà depositare almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria dell’associazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 44) All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 45) Al socio che si rende colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio ai sensi dell’art. 13 del presente statuto;

c) espulsione.

                                                                          

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 46) In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato con la maggioranza di cui all’art. 29, lettera a), il suo patrimonio dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che operino nel campo di tutela degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’assemblea dovrà nominare una commissione di liquidatori composta di cinque membri, di cui:

- 2 componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo;

- 1 componente per ognuna delle tre categorie di soci;

  

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 47) Le norme del presente statuto sono integrate da regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

NORMA DI RINVIO

Art. 48) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizione del Codice Civile, e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

 

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