LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 8-09-1987 REGIONE LOMBARDIA
Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute
pubblica
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 36 del 9 settembre 1987
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 9 settembre 1987
ARTICOLO
1
1.
Presso l'USSL sede del servizio veterinario è istituita l'anagrafe del
cane.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani è tenuto a
denunciare al Comune di residenza il possesso dell' animale, il suo
trasferimento, la scomparsa o la morte entro 15 giorni dall'evento.
3. Il Comune, con scadenza trimestrale, trasmette all' anagrafe i dati
raccolti ai sensi del precedente comma.
ARTICOLO
2
1.
Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di
riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore recante la sigla
della provincia, il numero dell'USSL e un numero progressivo.
2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei veterinari ufficiali delle USSL
ovvero da veterinari autorizzati, indicati da Enti o Associazioni di
volontariato nei distretti e, dove possibile, nelle sedi dei Comuni.
3. I dati concernenti i cani iscritti sono elaborati dalla USSL anche ai
fini dell'attivazione del sistema informativo regionale.
ARTICOLO
3
1.
I servizi veterinari delle USSL, servendosi delle proprie strutture o
dei presidi veterinari privati convenzionati, anche ai fini di
profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli
animali, quando richiesti dai proprietari o detentori, predispongono
interventi preventivi e successivi, finalizzati al controllo delle
nascite della popolazione canina e felina.
ARTICOLO
4
1. La
Regione predispone ed attua sentite le USSL e le Associazioni di
volontariato, programmi annuali di informazione e di educazione da
svolgere anche nelle scuole, finalizzati a realizzare corretti rapporti
uomo-animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell' ambiente
e il rispetto degli animali stessi.
ARTICOLO
5
1.
I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni di vigilanza sull'
osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla
protezione degli animali.
2. Per i compiti di cui al comma precedente i predetti Enti possono
utilizzare a titolo volontario e gratuito guardie zoofile dell'ENPA e i
soci delle altre Associazioni zoofile, in base ad apposito regolamento
regionale che fissi le modalità di partecipazione del volontariato.
3. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può
disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in
osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini
della tutela igienico - sanitaria.
ARTICOLO
6
1. I
cittadini o le associazioni di volontariato possono ottenere
gratuitamente i cani ospitati nei canili pubblici; all'atto del rilascio
deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.
ARTICOLO
7
1.
Alla vigilanza ed ispezione nella materia prevista dalla presente Legge
provvedono gli addetti al servizio sanitario ai quali sia stato
attribuito, ai sensi della Legge Regionale n. 61 del 1984 all' art. 8,
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè gli addetti
alla vigilanza igienico sanitaria, muniti di tesserino, ai sensi
dell'art. 50 della Legge Regionale n. 64 del 1981.
ARTICOLO
8
1.
La Giunta Regionale, anche su richiesta degli Enti Responsabili dei
servizi di zona, realizza corsi di formazione ed esami per guardie
ecologiche in materia di protezione degli animali al fine di assicurare
il controllo sull' applicazione della presente Legge su tutto il
territorio regionale.
ARTICOLO 9
1. Chi alla data dell' entrata in vigore della presente Legge sia
proprietario o detentore di cani non denunciati presso il Comune deve
procedere alla iscrizione di cui all'articolo 1 entro i successivi sei
mesi.
2. L' iscrizione all'anagrafe dei cuccioli deve avvenire entro i primi
tre mesi di vita.
ARTICOLO
10
1.
Ferme restando le disposizioni penali di cui all'artº 727 cp,
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 e all'art. 2 della
presente Legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L.
50.000 a L. 200.000.
2. L'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente sono
attribuite ai sensi dell'art. 1, secondo comma della Legge Regionale n.
90 del 1983 agli Enti Responsabili di Zona.
ARTICOLO
11
1.
A decorrere dall' esercizio finanziario 1988 è autorizzata la spesa per
le finalità di cui al precedente: 1. Art. 4;2. Art. 8.
2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente
primo comma, punto 1), si provvederà a decorrere dall' esercizio
finanziario 1988 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli
esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, primo comma, della LR 34/ 78.
3. Agli oneri derivanti dall' attuazione di quanto disposto dal
precedente primo comma, punto 2), si provvederà a decorrere dall'
esercizio finanziario 1988 mediante impiego delle somme che verranno
stanziate, con le modalità di cui all'art. 66, della LR 95/ 80, ai
capitoli 1.3.2.2.2.1287 << Spese per l'attuazione diretta da parte della
Regione e tramite i centri da essa dipendenti dalle iniziative di
formazione professionale, 2o e 3o quadrimestre anno scolastico in corso
>> e 1.3.3.2.2.2141 << Spese per l' attuazione diretta da parte della
Regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di
formazione professionale - I quadrimestre anno scolastico successivo a
quello in corso >> che saranno iscritti negli stati di previsione delle
spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.
4. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, punto 1),
alla parte I, ambito 2, settore 3, finalità 2, attività 2, dello stato
di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988
sarà istituito per memoria il capitolo 1.3.2.2.2.2393 << Spese per le
attività di informazione e di educazione da svolgersi anche nelle scuole
per sensibilizzare alla difesa dell' ambiente ed al rispetto degli
animali >>.
5. Salvo quanto disposto dal precedente primo comma, le spese per
l'attuazione della presente Legge sono sostenute dalle USSL, sedi dei
servizi veterinari nelle quali è istituita l'anagrafe del cane. Al
finanziamento dei relativi oneri si provvede mediante impiego del Fondo
sanitario nazionale - quota corrente - spettante alla Regione Lombardia.
ARTICOLO 12
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge i
Comuni sono tenuti a trasmettere alla USSL nella quale è istituita
l'anagrafe i dati relativi al ruolo della tassa sui cani. La presente
Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
Legge della Regione Lombarda.
Milano, 8 settembre 1987 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del28 luglio 1987 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 2
settembre 1987 prot. n. 20802/ 1740)