![]() |
maggio 2007 |
|
|||||||||||||||||
|
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA’ UMANA INDICECapitolo I - PRINCIPIArt. 1 - Profili istituzionali Art. 2 - Valori etici e culturali Art. 3 - Competenze del Sindaco Art. 4 - Tutela degli animali Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONEArt. 5 - Definizioni Art. 6 - Ambito di applicazione Art. 7 - Esclusioni Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALIArt. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali Art. 10 - Animali vaganti Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica Art. 12 - Abbandono e rilascio di animali Art. 13 - Avvelenamento di animali Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali Art. 18 – Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali Art. 19 – Esposizioni e manifestazioni con detenzione di animali di affezione Art. 20- Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole Art. 21 - Inumazione di animali Art. 22 - Scelte alimentari Capitolo IV - CANIArt. 23 - Anagrafe canina Art. 24 - Cucciolate di cani Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali Art. 26 - Divieto di detenzione a catena Art. 27 - Dimensioni dei recinti Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali Art. 32 - Smarrimento, rinvenimento, affido Capitolo V - GATTIArt. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo Art. 34 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e Art. 37 - Cantieri Art. 38 - Custodia dei gatti di casa Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDIArt. 39 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie Capitolo VII – VOLATILIArt. 40 - Detenzione di volatili Art. 41 - Dimensioni delle gabbie Art. 42 - Volatili da cortile Art. 43 - Della popolazione di Columba livia var. domestica Art. 44- Nidi Capitolo VIII – ANIMALI ACQUATICIArt. 45 - Ittiofauna Art. 46 - Detenzione di specie animali acquatiche Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari Art. 48 - Tartarughe acquatiche Capitolo IX – EQUIDIArt. 49 - Equidi Capitolo X – PICCOLA FAUNAArt. 50 - Tutela della piccola fauna Capitolo XI – ANIMALI ESOTICIArt. 51 - Tutela degli animali esotici Capitolo XII – CANILI, GATTILI E RANDAGISMOArt. 52 - Rinuncia alla detenzione del proprio cane e\o gatto e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste che collaborano attivamente con il Comune. Art. 53 - Adozioni di animali Art. 54 - Accesso alle strutture convenzionate Capitolo XIII– PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICIArt. 55 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici. Art. 56 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione. Art. 57 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio. Capitolo XIV – ANIMALI DA REDDITO A CARATTERE FAMILIARE Art. 58 - Ricoveri per animali a carattere zootecnico. Capitolo XV – DISPOSIZIONI FINALI Art. 59 - Sanzioni. Art. 60 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni Art. 61 - Vigilanza. Art. 62- Collaborazione con Associazioni. Art. 63- Incompatibilità e abrogazione di norme. Art. 64- Norme finali. Capitolo I - PRINCIPIArt. 1 - Profili istituzionali Il Comune di Sesto San Giovanni, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’Unesco a Parigi, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto: 1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente. 2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche. 3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli. 4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un’organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica. 5. istituisce l’Ufficio Diritti Animali e affida allo stesso le competenze in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del presente Regolamento. 6. L’Ufficio Diritti Animali si rapporta, ai fini della protezione e del benessere degli animali, con i Consigli di Circoscrizione e le associazioni animaliste, protezioniste e ambientaliste, e in particolare quelle riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Art. 2 - Valori etici e culturali Il Comune di Sesto San Giovanni, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto: 1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia. 2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. 3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. 4. si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l’utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet–therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche. 5. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni. Art. 3 - Competenze del Sindaco Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e della Regione in materia di protezione degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico. In particolare, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale: 1. rilascia l’autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici e privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla legge; 2. può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale. Art. 4 - Tutela degli animali 1. Il Comune, in base alla Legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, e alla Legge n. 189 del 20 luglio 2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. 2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato. 3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONEArt. 5 – Definizioni 1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, sia che convivano stabilmente od occasionalmente con l’uomo, sia che vivano in libertà, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d’affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti. 2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge n- 157 dell’ 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Art. 6 - Ambito di applicazione 1.Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune. 2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5. Art. 7- Esclusioni 1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano: a. alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria; b. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria; c. agli animali selvatici ed esotici di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 ( Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973). Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALIArt. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali 1.Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. 2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite. 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. 4.A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute. 5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. 6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private. Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali 1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo. 2. E’ vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. 3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie. 4. E’ vietato custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all’interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d’aria. 5. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. 6. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all’art. 17; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità. 7.E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l’addestramento di qualsiasi tipo di animale. 8. E’ vietato l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive. 9. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali. 10. E’ vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita. 11.E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli. 12. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale. 13. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L’effettuazione di giochi pirotecnici all’interno o in prossimità di aree verdi e abitazioni deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali. 14. E’ vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell’applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza. Il riferimento alle ore di luce solare è relativo ad ogni singolo giorno dell’anno. 15. E’ vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. 16. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onichectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di devocalizzazione) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l’intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie. 17. E’ vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d’aria. Per il periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta prolungata al sole. E’ comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 5 ore consecutive. 18. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce. Art. 10 Animali vaganti 1.Sono considerati vaganti quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/1991 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani. 2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalle legge 281/1991è fatto divieto ai cittadini di catturare animali vaganti per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato. 3. Ai fini del controllo sanitario, gli animali vaganti devono essere ritirati dal Servizio di Zooprofilassi indicato dal Servizio veterinario dell’ASL, su segnalazione degli organi di Polizia competenti, per il successivo ricovero presso il canile sanitario ASL. Effettuati i controlli sanitari e anagrafici previsti, nel caso in cui l’animale non venga riscattato dal legittimo proprietario, trascorsi 10 giorni dal ricovero viene ceduto al canile rifugio convenzionato con il Comune di Sesto San Giovanni, per il successivo affido. 4. Ai fini del controllo e delle cure sanitarie, i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono ritirati oltre che dal sopra menzionato Servizio di Zooprofilassi, anche dai soggetti indicati dall’art.9, comma 4, della Legge Regionale 20 luglio 2006 n.15. Effettuati i controlli sanitari, i gatti sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in altro idoneo. Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica 1.E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie. 2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali 3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d’acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d’inizio dei lavori al competente Ufficio Diritti degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali. Art. 12 – Abbandono e rilascio di animali 1. E’ vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. 2.E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. Art. 13 - Avvelenamento di animali 1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l’esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all’Ufficio Diritti degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. 2. L’Ufficio Diritti degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell’area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario. Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico 1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto. 2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino. 3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità. 5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti; per quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, è auspicabile l’ammissione al trasporto; il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati E’ vietato esibire per la pratica dell’accattonaggio animali di età inferiore ai 4 mesi e comunque animali in stato di incuria e denutrizione, in precarie condizioni di salute, sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti ed esposti o in condizioni tali da suscitare l’altrui pietà. Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio 1. E’ fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, fiere, mercati ecc. 2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali 1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all’art. 9 del presente regolamento. 2.La richiesta di autorizzazione per l’esercizio commerciale di detenzione e vendita di animali va inoltrata al Comune corredata dei seguenti documenti: a) Pianta planimetrica con sezione, in n. 3 copie, in scala 1:100, con R.A.I. calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell’uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro del tecnico iscritto all’Albo b) Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere c) Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi L’atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere la piantina planimetrica di cui al punto a). 3.E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all’ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità al di fuori delle seguenti fasce orarie: periodo invernale: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00; periodo estivo: mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00; 4. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera. 5. Le gabbie e comunque le strutture in cui gli animali vengono esposti o contenuti, quando non esposti, devono avere misure non inferiori a quelle previste nei successivi artt. 19 comma 4, 39, 41, 47, 49. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell’animale stesso. 6. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 41 del presente regolamento. 7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l’orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 41 relativo alle dimensioni delle gabbie. 8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata e comunque fino al ripristino delle norme, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. 9. E’ vietata l’esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce. Art. 18 – Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali 1. E’ vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dal Sindaco o suo delegato. 2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l’autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta da parte dell’Ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione all’attenzione dell’Ufficio Diritti Animali per l’acquisizione del relativo parere, da ritenersi vincolante. 3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l’attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998. 4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata e comunque fino al ripristino delle norme, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Art. 19 –Esposizioni e manifestazioni con detenzione di animali d’affezione1. Per effettuare un’esposizione o manifestazione con animali d’affezione è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione al competente ufficio comunale almeno 40 giorni prima della data fissata per l’apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l’impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento e l’ora di arrivo e che preveda un elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza; La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoposta all’attenzione dell’Ufficio Diritti Animali per il parere da ritenersi vincolante e trasmessa, unitamente all’intera documentazione, alle Aree Distrettuali Veterinarie competenti per territorio, ai fine del relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Dirigente. 2. L’autorizzazione per effettuare l’esposizione o manifestazione con animali d’affezione non potrà essere rilasciata qualora: a) il richiedente non sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi); b) in caso di mostra-mercato, il richiedente non sia in possesso dell’autorizzazione alla vendita diretta; c) lo stato di detenzione degli animali non risulti conforme alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quelle del presente regolamento; d) non sia stato effettuato il sopralluogo previsto da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio. 3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati: a) la piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti; b) l’elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti; c) un “piano operativo” in cui vengono illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione. Ogni eventuale integrazione dei documenti di cui ai punti a) e b) dovrà essere consegnata, almeno 7 giorni prima dell’arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL per la predisposizione di opportuni controlli. 4. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità alle disposizioni di legge ad al presente regolamento. In particolare per i cani ed i gatti devono applicarsi i seguenti parametri dimensionali:
Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari. 1. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell’esposizione o fiera,deve essere assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento; 2. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere; 3. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi; 4. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna; 5. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo; 6. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, tendine protettive ecc.) tali da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali; 7. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali; 8. E’ vietata l’emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti; 9. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificabili tramite tatuaggio o microchip e scortati dal previsto certificato di iscrizione all’anagrafe canina regionale, al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà; 10. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori; 11. E’ fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera. 12. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche gli animali dovranno essere scortati dai certificati sanitari previsti e richiesti dal Servizio veterinario dell’ASL; 13. Oltre al controllo sanitario della ASL, l’organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali; 14. E’ fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti; 15. Nell’ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL. 16. E’ vietato introdurre nell’ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo. 17. E’ vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E’ necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori. 18. L’eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lvo n. 508/92). 19. Nel caso di esposizione di animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: “L’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione” (G.U. 232 del 3.10.96), il proprietario deve esibire l’avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza. 20. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge e nel rispetto del D.Lvo 30.12.92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto – Dir. Cee 91/628. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all’interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. L’Ufficio Diritti Animali potrà richiedere ispezioni a sorpresa in qualsiasi momento, anche dei mezzi di trasporto, ai medici veterinari dell’ASL ed ai soggetti preposti alla verifica dell’osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||